La Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Gioventù, ha ampliato l ambito di operatività del Fondo per il credito ai giovani, con una dotazione finanziaria attuale di 19 milioni di euro – che ha l obiettivo di offrire le garanzie necessarie per permettere ai giovani meritevoli di ottenere finanziamenti per l iscrizione all università, per seguire corsi di specializzazione post lauream o per approfondire la conoscenza di una lingua straniera.
Possono presentare domanda di accesso al finanziamento garantito dal Fondo i soggetti che abbiano un età compresa tra i 18 e i 40 anni e che si trovino alternativamente in una delle seguenti situazioni:
– essere iscritti ad un corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100;
– essere iscritti ad un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;
– essere iscritti ad un Master universitario di primo o di secondo livello, in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110;
– essere iscritti ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
– essere iscritti ad un dottorato di ricerca all estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale;
– essere iscritti ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un -Ente Certificatore-.
Il diploma di scuola superiore deve essere conseguito presso una scuola italiana, pubblica o privata, autorizzata dal MIUR a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia; una scuola straniera autorizzata dal MIUR all apertura di una succursale dell istituto straniero in Italia e abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.
I corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale o i Master devono essere tenuti presso Università italiane, pubbliche o private, o scuole superiori di insegnamento universitario autorizzate dal Ministero dell Università e della Ricerca (MIUR) a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
Università straniere o scuole superiori di insegnamento universitario straniere autorizzate dal MIUR all apertura di una succursale dell istituto straniero in Italia e abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia
L Ente Certificatore deve essere qualificato tale in un provvedimento, Protocollo d intesa, ovvero atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una Pubblica Amministrazione.
Ente: La Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Gioventù
Recapiti: consultare il sito on-line
Link: vai al sito web
Scadenza: 2012