Novità legislative sui tirocini
L’ultima manovra economica approvata dal Governo per
contrastare la crisi, il DL n 138 del 13 agosto 2011, Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo , insieme
alle varie disposizioni per la stabilizzazione finanziaria si occupa anche di
tirocini e stage.
L’articolo 11, inserito nel Titolo III Misure a
sostegno dell’occupazione , tratta specificamente di Livelli di
tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini .
In particolare, le nuove disposizioni sono due e riguardano
la durata dei tirocini e la natura degli stagisti.
> La prima riduce drasticamente la durata massima:
i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere
una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese .
> La seconda delimita i requisiti degli stagisti,
stabilendo che lo stage debba essere riservato solo a chi ha appena completato
un percorso formativo: possono essere promossi unicamente a favore di
neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del
relativo titolo di studio .
Le nuove norme non si applicano ai tirocini curricolari ma
soltanto alle esperienze di stage attivate in seguito alla conclusione di un
percorso di studi.
Fanno eccezione alcune categorie: disabili, invalidi fisici,
psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti,
alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione.
E’ una scelta sicuramente importante che cerca di limitare
il sempre più frequente abuso dell’utilizzo dello strumento stage, con
l’obiettivo di favorire forme di inserimento lavorativo più tutelate, quali
l’apprendistato. Nel testo, però, sono rimasti fuori alcuni punti importanti:
ad esempio resta poco chiaro cosa ne sarà di chi ha una formazione post-lauream
(master, dottorati, corsi di specializzazione) e non si parla affatto del
delicato tema del rimborso spese.
Queste novità sono già operative grazie all’immediata
efficacia dello strumento del Decreto Legge e resteranno in vigore per i
prossimi 60 giorni, in attesa di una legge che le assorba. La materia
legislativa, però, rimane di competenza delle Regioni, le quali in futuro
potranno emanare leggi regionali che accolgano o cancellino queste nuove
disposizioni.
Per
maggiori dettagli scaricate il DL n 138 del 13 agosto 2011
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Scadenza: __/__/____